Ordinanza della Cassazione per la deducibilità degli sponsor delle Asd e Ssd

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In breve

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3470 pubblicata il 7 febbraio […]

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3470 pubblicata il 7 febbraio 2024, ribadisce che le spese di sponsorizzazione a favore delle Asd/Ssd sono integralmente deducibili per il soggetto erogante, in forza di una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle stesse (art. 90, comma 8, legge n. 289/2002).

Lo sponsor ha presentato ricorso all’Avviso di accertamento (Ade Bologna), che considerava inerenti e deducibili solo nella misura del 20% le somme corrisposte a favore di due Asd, ricorso respinto sia in primo che in secondo grado di giudizio. La Cassazione ha invece evidenziato come “i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di Asd, Ssd, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, che non siano superiori all’importo annuo complessivo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità totalmente deducibili”.

La presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni e di deducibilità integrale del costo per lo sponsor è stata pienamente confermata dalla Cassazione, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla norma:

  • lo sponsee deve essere una compagine sportiva dilettantistica;
  • la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • sia rispettato il limite quantitativo di spesa
  • lo sponsee deve aver effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

ItaliaOggi di sabato 24 febbraio 2024, pagina 30, a firma di Francesca Solinas

Documentazione Economica e Finanziaria – Dettaglio Giurisprudenza (finanze.it)

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