Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro – ben 13 sentenze sul lavoro sportivo

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In breve

Occorre, nonostante il rinvio della riforma del lavoro sportivo al 1/1/2023, cominciare – se non lo si è ancora fatto – a differenziare i compensi sportivi e non a fare – come molte volte si è fatto – “tutto di un’erba un fascio”.

La pubblicazione di numerose sentenze della Corte di Cassazione dall’antiviglia di Natale ai giorni scorsi (sentenze n. 41397/21, 41467/21, 41418/21, 41419/21, 41420/21, 41468/21, 41570/21, 41729/21, 175/22, 177/22, 952/22, 953/22, 954/22) ci permette di fare il punto in materia di inquadramento delle prestazioni sportive dilettantistiche (anche nell’ottica della riforma del lavoro sportivo a decorrere dal 1/1/2023).

La norma (art. 67, comma 1, lettera m, Tuir), come peraltro già formulata in origine, non consente di includere tra i “redditi diversi” le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente tali attività (l’art. 67, citato, inizia proprio con: “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali …”). Non sono “redditi diversi” quelli derivanti da attività svolte professionalmente (art. 53 TUIR, per esercizio di arti e professioni deve intendersi: “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”).

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