Enti Religiosi con il ramo Ente del Terzo Settore

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In breve

Il Ministero del Lavoro chiarisce che il ramo ETS degli enti religiosi non può assumere un nome diverso da quello dell’ente stesso

Il Ministero del Lavoro, con la nota n 10376 del 20 settembre, ha chiarito alcuni dubbi riguardanti gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti e il proprio ramo di appartenenza Ets.

Infatti, il Codice del Terzo Settore stabilisce che questi enti civilmente riconosciuti possono iscrivere nel Runts un proprio ramo disciplinato da un apposito regolamento depositato successivamente al Registro.

E’ possibile attribuire al ramo Ets una denominazione diversa da quella degli enti religiosi?

La risposta che ha fornito il Ministero del Lavoro è negativa.

La la denominazione del ramo deve essere quella dell’ente religioso per l’unicità della soggettività giuridica e la necessità che sia correttamente abbinato al codice fiscale anche nell’attività di ricerca sul Runts. In caso contrario, si contrasterebbero le regole vigenti del Terzo Settore.

Sottostante, si allegano i modelli di regolamento predisposti a cura della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per la costituzione di un “ramo” ETS o impresa sociale e per l’atto di adozione del regolamento e costituzione del patrimonio destinato.

Questi modelli sono in formato Word scaricabili e compilabili a video.

Regolamento Impresa Sociale
Atto notarile di adozione Regolamento Impresa Sociale
 Regolamento Enti Terzo Settore
Atto notarile di adozione Regolamento Enti Terzo settore
Nota di Accompagnamento

Fonti: Arsea “Gli enti religiosi con il ramo ente del Terzo Settore” e il sito giuridico.chiesacattolica.it per i modelli allegati in calce

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